Sez. U, Sentenza n. 6774 del 20/07/1994 (Rv. 487445 - 01)
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni | Impugnazione di un provvedimento cautelare - Sopravvenuta cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario del magistrato impugnante - Caducazione dell'interesse alla prosecuzione del procedimento di impugnazione - Conseguente inammissibilità del relativo ricorso - Criterio della cosiddetta soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese - Applicabilità previo esame dei motivi di gravame.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni
La cessazione (per morte o collocamento a riposo) dell'appartenenza all'ordine giudiziario del magistrato che abbia proposto impugnazione avverso il provvedimento cautelare di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, adottato dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell'art. 31, primo comma, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, determina con la caducazione "ex tunc" della misura cautelare - il venir meno dell'interesse, sia per l'ex magistrato ricorrente che per l'Amministrazione di pregressa appartenenza, alla prosecuzione del procedimento d'impugnazione, e, quindi, l'inammissibilità del relativo ricorso, salva l'esaminabilità dei motivi di gravame ai fini dell'applicazione del criterio della cosiddetta soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/01/1946 num. 511 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)