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Sez. 5, Sentenza n. 1050 del 05/03/1999 Cc. (dep. 01/04/1999) Rv. 212932 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Ad opera della PG - Richiesta di convalida - Omessa richiesta al GIP di emissione del provvedimento cautelare - Emissione del provvedimento da parte del GIP - Nullità.
Stato
decisa il 1999-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212932-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

Il sequestro preventivo disposto di urgenza dal PM o dalla polizia giudiziaria è provvedimento precario, destinato o ad essere implicitamente caducato ovvero ad essere sostituito dal decreto del giudice, il quale, tuttavia, non può agire "motu proprio", dovendo sempre operare su richiesta del PM. Ne consegue che un provvedimento adottato in assenza di tale richiesta dà luogo a nullità assoluta, insanabile e rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, per violazione del principio posto dall'art 178 lettera b) cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale il GIP aveva emesso decreto di sequestro preventivo, pur in assenza di esplicita istanza del PM che, in relazione a provvedimento ablativo, emesso di urgenza da personale del Corpo forestale dello Stato, si era limitato a chiedere la convalida dello stesso e non anche la emissione del decreto di sequestro preventivo. La Suprema corte, rilevando che la richiesta di convalida è diretta ad ottenere unicamente la convalida del provvedimento emesso in via di urgenza, ma che esso non contiene -nemmeno implicitamente- l'istanza di emissione da parte del giudice della misura cautelare reale, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del riesame che aveva rigettato la richiesta dell'imputato, il quale aveva impugnato il provvedimento di convalida del sequestro).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)