Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 14 del 1961
Massime (2)
Massima n. 1195
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- Potere legislativo
- D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151: attribuzione eccezionale di potestà legislativa al governo
- Artt. 76 e 77 della costituzione
- Inapplicabilità.
Leggi la massima
Col D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, fu attribuito al Governo, in vista dello stato eccezionale di guerra e delle condizioni particolari del Paese, un generale ed autonomo potere legislativo. Ai provvedimenti emanati in forza di quel decreto - che non erano soggetti a convalida o ratifica - non sono applicabili i principi costituzionali in materia di ordinaria delegazione legislativa. Cfr.: 46/60 A.
Norme impugnate
- decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151
Parametri
- Cost.
- art. 76 Cost.
Massima n. 1196
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Rilevanza della questione
- Indagine di competenza del giudice a quo
- Omissione
- Restituzione degli atti.
Leggi la massima
Gli atti vanno restituiti al giudice a quo, se questi ha omesso ogni indagine sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale per la definizione del giudizio di merito. (Nella specie, tal Ferraiuolo Catello era imputato del delitto previsto dall'art. 1 del D.L.L. 14 marzo 1945, n. 111, per aver commerciato in elettrodomestici senza la prescritta licenza. La Corte di appello di Napoli, dinanzi alla quale pendeva il relativo procedimento penale, aveva rimesso alla Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del citato decreto, che stabiliva soltanto la procedura amministrativa per l'immissione al consumo delle merci sequestrate ai rivenditori sforniti di licenza).
Norme impugnate
- art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111
Parametri
- art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e del decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1960 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di Ferraiuolo Catello, iscritta al n. 69 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 3 settembre 1960.
punto 1
Ritenuto che nel procedimento penale pendente dinanzi la Corte d'appello di Napoli a carico di Ferraiuolo Catello, quale responsabile del delitto di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, per avere commerciato in elettrodomestici senza essere munito della prescritta licenza, furono sollevate varie questioni sulla legittimità costituzionale del detto decreto;
che, con ordinanza 28 maggio 1960, la Corte d'appello ebbe a rilevare:
1) che il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con il quale erano stati attribuiti al Governo poteri legislativi in considerazione della necessità ed urgenza derivanti dalla guerra, non contiene alcuna delimitazione o direttiva circa l'ambito della delega, mentre per principio fondamentale insito nella delegazione legislativa, vigente anche prima della Costituzione, la delegazione stessa doveva essere limitata entro confini dai quali il Governo non avrebbe dovuto esorbitare, onde lo stesso D.L. Lgt. n. 151 del 1944, nonché il decreto legislativo 14 marzo 1945, n. 111, emanato in virtù del primo, sarebbero viziati da illegittimità costituzionale e in contrasto con gli artt. 70 e 77 della Costituzione;
2) che l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, sarebbe altresì in contrasto con l'art. 27 della Costituzione, perché concernerebbe la vendita immediata della merce sequestrata e non si concilierebbe, quindi, con la presunzione di innocenza posta a favore dell'imputato dallo stesso art. 27;
3) che il citato decreto legislativo luogotenenziale n. 111 del 1945 affiderebbe alla competenza del Prefetto il sequestro, in contrasto con il principio generale, seppure inespresso, della divisione dei poteri, per cui, invece, la competenza spetta al magistrato;
4) che l'interessato non avrebbe alcuna tutela giurisdizionale avverso il provvedimento di vendita della merce sequestrata, per cui si concreterebbe una violazione dell'art. 113 della Costituzione, che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi contro gli atti della pubblica Amministrazione;
che l'ordinanza, notificata il 25 giugno 1960 al Presidente del Consiglio, è stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 3 settembre 1960. Nessuno si è costituito avanti alla Corte costituzionale, e la causa è stata, quindi, trattata in camera di consiglio;
punto 2
Considerato che la prima questione, principale ed assorbente, perché inficierebbe di illegittimità costituzionale non soltanto il decreto luogotenenziale n. 111 del 1945, ma, altresì, il precedente D.L. n. 151 del 1944, col quale, in relazione allo stato eccezionale della guerra e delle condizioni particolari in cui si era trovato il Paese, erano stati conferiti al Governo straordinari poteri legislativi, è manifestamente infondata. Come, infatti, varie volte questa Corte ha ritenuto, col decreto legge luogotenenziale n. 151 del 1944 non venne conferita al Governo una normale delegazione legislativa ad emanare norme giuridiche su determinate materie, ma gli fu attribuito, in vista di quelle circostanze, un generale ed autonomo potere legislativo, onde è esclusa, al riguardo, l'applicabilità dei principi costituzionali in materia di ordinaria delegazione legislativa e i provvedimenti emanati non erano soggetti a convalida o ratifica (v. sentenze 25 giugno 1957, n. 103, e 23 giugno 1960, n. 46). Né, in contrasto con tale assunto, la Corte d'appello ha addotto nella sua ordinanza alcun nuovo motivo, che non fosse già stato esaminato da questa Corte;
punto 3
Considerato, sulle altre questioni in via subordinata proposte con l'ordinanza:
che, per quanto riguarda i punti secondo e terzo, come sopra riferiti, non risulta che la Corte d'appello si sia proposta la questione circa la possibilità del proseguimento dell'azione penale indipendentemente dalla procedura amministrativa di immissione delle merci sequestrate al consumo, consentita dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111;
che tale indagine, che attiene alla rilevanza del proposto incidente di costituzionalità, tanto più si imponeva in quanto non risulta accertato che le merci sequestrate e trasportate alla depositeria comunale siano poi state effettivamente immesse al consumo col procedimento amministrativo accennato;
che, in ordine, infine, al punto quarto, la Corte d'appello dà per ammesso che mancherebbe ogni tutela giurisdizionale avverso il provvedimento che dispone la vendita della merce, riscontrando in ciò la violazione dell'art. 113 della Costituzione, mentre nel decreto luogotenenziale impugnato non è stabilita remora alcuna al generale principio del diritto alla tutela giurisdizionale;
che, rispetto a queste altre questioni, è, pertanto, necessario un nuovo giudizio sulla loro rilevanza da parte della Corte d'appello;
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta con l'ordinanza 28 maggio 1960 della Corte d'appello di Napoli sulla legittimità del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e del decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, in riferimento agli artt. 70 e 77 della Costituzione;
rinvia gli atti alla Corte d'appello per un nuovo giudizio sulla rilevanza delle altre questioni proposte in via subordinata con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1961. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze