Sez. 3, Sentenza n. 5974 del 18/03/2005 (Rv. 580868 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Ammissibilità - Limiti - Giudizio per l'annullamento di un contratto di fideiussione - Deduzione per la prima volta in sede di legittimità della violazione di obblighi contrattuali - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
Nel giudizio di legittimità integra un'inammissibile prospettazione di una nuova questione la deduzione con la quale il ricorrente, che abbia agito inizialmente per l'annullamento del contratto di fideiussione per vizio il consenso, faccia valere contro la banca la violazione del dovere di comportarsi con correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 cod. civ., fatto impeditivo all'operatività della fideiussione che non dà luogo all'annullamento del contratto, ma all'obbligo del risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)