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Sez. L, Sentenza n. 11792 del 02/08/2003 (Rv. 565636 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Ammissibilità - Limiti - Deduzione per la prima volta in sede di legittimità della applicabilità al rapporto di una determinata disciplina giuridica - Questione nuova - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565636-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE

Nel giudizio di legittimità non integra una inammissibile prospettazione di una nuova questione la deduzione con la quale il ricorrente indichi quale sia, a suo avviso, la disciplina giuridica applicabile al rapporto, qualora siffatta deduzione non comporti alcuna modificazione dei termini della controversia nei suoi elementi di fatto, quali dedotti nei precedenti gradi del giudizio e ritenuti incontestati dal giudice del merito, e non implichi, sotto il profilo eziologico, nuovi e diversi accertamenti di fatto (Nella specie, avente ad oggetto la domanda dell'INAIL di pagamento di premi assicurativi nei confronti di un esercente l'attività di piccola pesca marittima, l'Istituto, soccombente in secondo grado, aveva dedotto per la prima volta in sede di legittimità l'applicabilità alla fattispecie della legge n. 250 del 1958; la S.C., sulla scorta del succitato principio di diritto, ha ritenuto ammissibile la deduzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/03/1958 num. 250

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)