Sez. 2, Ordinanza n. 24401 del 11/09/2024 (Rv. 672289-01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Sanzioni Consob - Tempestività della contestazione dell'illecito - Determinazione del momento dell’avvio dell’istruttoria - Competenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni irrogate dalla Consob, il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento dall'art. 14, comma 6, della l.n. 689 del 1981, decorre, ai fini della verifica della tempestività della stessa, dal momento nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo e non da quello in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità e la sua determinazione spetta all'autorità competente mentre al giudice di merito spetta la valutazione relativa alla congruità del tempo utilizzato per l'accertamento.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)