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Sez. 2, Ordinanza n. 24401 del 11/09/2024 (Rv. 672289-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Sanzioni Consob - Tempestività della contestazione dell'illecito - Determinazione del momento dell’avvio dell’istruttoria - Competenza.
Stato
decisa il 2024-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672289-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni irrogate dalla Consob, il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento dall'art. 14, comma 6, della l.n. 689 del 1981, decorre, ai fini della verifica della tempestività della stessa, dal momento nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo e non da quello in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità e la sua determinazione spetta all'autorità competente mentre al giudice di merito spetta la valutazione relativa alla congruità del tempo utilizzato per l'accertamento.

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)