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Sez. 2 - , Sentenza n. 17673 del 31/05/2022 (Rv. 664896 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Sanzioni Consob - Tempestività della contestazione dell'illecito - Potere del giudice dell'opposizione a ordinanza ingiunzione di sindacare l'esorbitanza o superfluità degli atti istruttori - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664896-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni irrogate dalla Consob, deve riconoscersi al giudice, che sia chiamato a pronunciarsi sulla tempestività della contestazione dell'illecito, la possibilità di sindacare la necessità o l'opportunità della protrazione dell'attività istruttoria, da parte dell'Amministrazione, con il compimento di atti di indagine collegati a quelli già effettuati, ove questi ultimi risultino già esaustivi ai fini dell'accertamento dell'illecito, con l'avvertenza che tale sindacato deve essere svolto "ex ante" - in relazione all'utilità potenziale delle ulteriori iniziative istruttorie e non già ai concreti esiti che tali iniziative abbiano effettivamente prodotto - e tenendo conto dell'interesse pubblico ad un accertamento unitario di vicende complesse e coinvolgenti plurime responsabilità, quando l'efficacia delle indagini dell'Autorità di vigilanza venga posta a repentaglio da una "discovery" prematura, che consegua alla parcellizzazione dei risultati dell'indagine stessa.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 septies CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)