Sez. 5, Sentenza n. 1016 del 28/01/2002 (Rv. 551897 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Imposta sul valore aggiunto - Condono ex art. 28 D.L. n. 429 del 1982 - Omessa rinuncia al credito di imposta derivante dalla dichiarazione per il 1981 - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono per l'IVA, nella disciplina di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516), l'inosservanza, da parte del contribuente, dell'onere, previsto dall'art. 28 del D.L. citato, di rinunziare espressamente, nella dichiarazione integrativa, all'eventuale credito d'imposta risultante dalla dichiarazione presentata per il 1981, non produce la nullità della predetta dichiarazione, bensì il più limitato effetto di lasciare l'amministrazione libera di scegliere tra l'esercizio del potere ordinario di accertamento e il potere di definizione automatica, con la conseguenza, in caso di opzione per la seconda alternativa, dell'estinzione del credito del contribuente per effetto della definizione automatica del rapporto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)