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Sez. 5, Sentenza n. 2711 del 12/02/2004 (Rv. 570080 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Imposta sul valore aggiunto - Condono ex art. 28 del D.L. n. 429 del 1982 - Omessa rinuncia al credito d'imposta derivante dalla dichiarazione per il 1981 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570080-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale per l'IVA e con riguardo alla disciplina di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516), l'inosservanza, da parte del contribuente, dell'onere, previsto dall'art. 28, quarto comma, del citato D.L., di rinunciare espressamente, nella dichiarazione integrativa, all'eventuale credito d'imposta risultante dalla dichiarazione per il 1981 non determina, in assenza di un'espressa previsione in tal senso, la nullità della predetta dichiarazione integrativa, bensì l'effetto di lasciare l'amministrazione libera di scegliere tra l'accettazione della definizione automatica del rapporto e l'esercizio del potere di accertamento, con la conseguenza che, una volta riconosciuta da parte dell'amministrazione la validità della dichiarazione integrativa (ancorché senza espressa rinuncia al credito), il contribuente perde la possibilità di azionare il diritto al rimborso, che non può coesistere con la definizione automatica dell'imponibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 28 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)