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Sez. 3 - , Ordinanza n. 9702 del 26/05/2020 (Rv. 657766 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Ritenuta d'acconto ex art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973 - Pagamento eseguito dal debitore del debitore - Obbligo - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657766-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

L'art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, a norma del quale i soggetti indicati nell'art. 23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d'acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo, è applicabile anche quando il lavoratore autonomo non è diretto creditore del soggetto che procede al pagamento, il quale versa la somma quale debitore del debitore. (Fattispecie in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del difensore distrattario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)