Sez. U, Sentenza n. 9332 del 25/10/1996 (Rv. 500211 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Terzo debitore pignorato - Assegnazione del credito derivante da rapporto di lavoro autonomo - Ritenuta d'acconto sulla somma da corrispondere al creditore procedente - Obbligo - Sussistenza -.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
L'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, a norma del quale i soggetti indicati nell'art.23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d'acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo, è applicabile nel caso in cui il pagamento sia eseguito da terzo debitore pignorato in base ad ordinanza di assegnazione, se il credito del creditore procedente verso il debitore diretto derivi da rapporto di lavoro autonomo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 552, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)