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Sez. 3, Sentenza n. 11149 del 29/07/2002 (Rv. 558159 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Giudizio promosso contro alcuni soltanto dei litisconsorti - Ordine di integrazione del contraddittorio - Relativo obbligo del giudice - Anche in sede di decisione della causa.
Stato
decisa il 2002-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558159-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Qualora il giudizio venga promosso contro alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, a norma dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ. il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito, non solo all'udienza di prima comparizione, come previsto dall'art. 180, primo comma, cod. civ., ma anche nel corso del giudizio, e quindi anche quando la non integrità del contraddittorio venga rilevata in sede di decisione della causa. Ne consegue che è errata la sentenza con la quale il giudicante, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, ne faccia discendere l'inammissibilità della domanda, anziché l'adozione del provvedimento ordinatorio imposto dall'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)