Sez. 3, Sentenza n. 15690 del 02/07/2010 (Rv. 613837 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Giudizio promosso contro alcuni soltanto dei litisconsorti - Ordine di integrazione del contraddittorio - Relativi obblighi del giudice.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Qualora il giudizio venga promosso contro alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, a norma dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ. il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito, non solo all'udienza di prima comparizione, come previsto dall'art. 180, primo comma, cod. civ., ma anche nel corso del giudizio e, quindi, anche quando la non integrità del contraddittorio venga rilevata in sede di decisione della causa. Ne consegue che è errata la sentenza con la quale il giudicante, rilevata la non integrazione del contraddittorio, ne faccia discendere l'inammissibilità della domanda, anziché l'adozione del provvedimento ordinatorio imposto dall'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 180 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)