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Sez. 4, Sentenza n. 31402 del 22/06/2005 Cc. (dep. 19/08/2005) Rv. 231749 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento | Elementi favorevoli all'indagato - Obbligo di trasmissione - Elemento favorevole - Criteri di individuazione.
Stato
decisa il 2005-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231749-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento

In tema di riesame delle misure cautelari, l'obbligo dell'autorità procedente di trasmettere al Tribunale tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini va inteso considerando che gli elementi a favore, cui la norma fa riferimento, sono quelli che hanno un'oggettiva natura favorevole. In questo senso - fermo restando il libero potere di valutazione del giudice - sono da ritenere elementi oggettivamente favorevoli le eventuali dichiarazioni di coindagati che scagionino il prevenuto, mentre non sono da ritenere tali le dichiarazioni rese su aspetti marginali dei fatti incriminati e che non modifichino nella sostanza la posizione dell'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)