Sez. 6, Sentenza n. 3013 del 31/10/2002 Cc. (dep. 22/01/2003) Rv. 223323 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Dichiarazioni acquisite a seguito di indagini difensive e costituenti elementi sopravvenuti a favore dell'indagato - Obbligo di trasmissione da parte del P.M. - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Le dichiarazioni acquisite a seguito delle indagini difensive devono essere trasmesse al giudice del riesame nel termine di cui all'art.309, comma 5, cod. proc. pen., purché contengano elementi sopravvenuti a favore dell'indagato, intendendosi per tali quegli elementi fattuali di natura oggettiva che siano idonei a contrastare concretamente ovvero a caducare o ad attenuare gli indizi di colpevolezza o le esigenze cautelari poste a fondamento della misura cautelare, spettando poi al giudice della cautela la valutazione di tali elementi sopravvenuti e della loro rilevanza in relazione ai gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari, anche in riferimento al principio di adeguatezza del provvedimento imposto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)