Sez. L, Sentenza n. 1152 del 17/01/2013 (Rv. 624667 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Agenti e rappresentanti di commercio - Supplemento di pensione ex art. 20 del regolamento ENASARCO del 5 agosto 1998 - Base di calcolo - Contribuzione versata nel quinquennio successivo al pensionamento - Inclusione - Anzianità complessiva - Irrilevanza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
In materia di trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio, il supplemento di pensione derivante dall'espletamento dell'attività nel quinquennio successivo al pensionamento deve essere calcolato sulla base della contribuzione versata per tale periodo ulteriore, non sulla base dell'anzianità complessiva, atteso che quest'ultima è già stata utilizzata per il conseguimento del diritto a pensione, così dovendosi interpretare il riferimento alla "anzianità contributiva" di cui all'art. 20 del regolamento ENASARCO del 5 agosto 1998.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 19, Legge 02/02/1973 num. 12 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)