Sez. L, Sentenza n. 1327 del 21/01/2013 (Rv. 624887 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Agenti e rappresentanti di commercio - Supplemento di pensione previsto dal regolamento Enasarco - Allungamento del periodo di attività necessario al conseguimento del diritto da due a cinque anni ex art. 1, comma 3, d.m. del 24 settembre 1998 - Mancata maturazione del biennio di attività alla data di entrata in vigore del nuovo regime - Applicazione del maggior termine - Sussistenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
In tema di trattamento integrativo pensionistico a favore degli agenti di commercio, gravante sul fondo gestito dall'Enasarco, l'art. 1, comma 3 del d.m. 24 settembre 1998, che ha allungato da due a cinque anni dalla data di conseguimento del diritto alla pensione il termine per ottenere, per gli agenti di commercio in pensione che siano titolari di una nuova posizione assicurativa in forza dell'espletamento di ulteriori rapporti di agenzia, un supplemento di pensione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 12 del 1973, si applica anche rispetto a coloro che, al momento di entrata in vigore del nuovo regime, non avevano ancora maturato il diritto al supplemento per decorrenza del biennio, dovendosi escludere l'ultrattività della precedente disciplina e la cristallizzazione della pensione in godimento, attesa la facoltà per gli enti previdenziali privatizzati di adottare, ai sensi dell'art. 3, comma 12, legge n. 335 del 1995, le modifiche della disciplina regolamentare al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio.
Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 24/09/1998 art. 1 com. 3, Legge 02/02/1973 num. 12 art. 10 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)