diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2494 del 29/09/1983 Cc. (dep. 18/11/1983) Rv. 161289 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - PROPONIBILITÀ - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ - UNICO MOTIVO DI RICORSO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161289-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - PROPONIBILITÀ - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ - UNICO MOTIVO DI RICORSO - INAMMISSIBILITÀ.*

È inammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si proponga unicamente una questione di legittimità costituzionale, poiché l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale non può essere fine a sè stessa, ma deve svolgere una funzione strumentale rispetto a questioni oggetto del giudizio in corso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)