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Sez. 1, Sentenza n. 520 del 08/03/1984 Cc. (dep. 28/05/1984) Rv. 164382 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1984-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164382-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITÀ - RATIO.*

La pretesa violazione di una norma costituzionale va proposta nelle forme della eccezione di incostituzionalità e non in quelle della impugnazione diretta. Il motivo di ricorso, in tal senso, va dichiarato, pertanto, inammissibile. (V mass n 161289; (V mass n 159801; (V mass n 156601).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)