Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 09/07/1997 (Rv. 505849 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE | Alloggi per lavoratori da realizzarsi ex art. 15 della legge n. 60 del 1963 - Cooperativa ammessa al finanziamento pubblico, assumente direttamente il compito della costruzione, e conferente in appalto l'opera - Qualità di appaltante - Sussistenza - Conseguenze.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE
Con riguardo alla realizzazione di alloggi per lavoratori da destinarsi ad una cooperativa dietro apporto del terreno da parte dei soci di essa, secondo le previsioni dell'art. 15 terzo comma n. 3 della legge 14 febbraio 1963 n. 60, e per il caso in cui, ai sensi dell'art. 30 primo comma della stessa legge, detta cooperativa, ammessa al finanziamento pubblico, si avvalga della facoltà di assumere direttamente il compito della costruzione, conferendo in appalto la relativa opera, anziché delegare la stipulazione del contratto ad un ente prescelto quale stazione appaltante dall'istituto autonomo per le case popolari, la cooperativa medesima assume la veste non di "nudus minister" di tale istituto, ma di appaltante, e, quindi, risponde verso l'appaltatore delle obbligazioni costituite con quel contratto.
Riferimenti normativi: Legge 14/02/1963 num. 60 art. 15, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)