Sez. 1, Sentenza n. 13513 del 21/07/2004 (Rv. 574726 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI | Delega della realizzazione delle costruzioni - Alle cosiddette "stazioni appaltanti" - Delegazione amministrativa intersoggettiva - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI
In tema di edilizia economica e popolare, in caso di delega alla realizzazione delle costruzioni alle cosiddette "stazioni appaltanti", ai sensi dell'art. 30 della legge 14 febbraio 1963 n. 60, si realizza un fenomeno di "collaborazione di enti nell'esecuzione di opere pubbliche" in cui normalmente la stazione appaltante, nel contratto stipulato con l'impresa costruttrice, assume la veste non già di committente bensì di "nudus minister" dell'I.A.C.P., cui compete il rimborso previsto dalla norma per l'incarico espletato senza poteri esterni idonei a farla individuare come controparte sostanziale dell'appaltatore. Peraltro, trattandosi di delega, l'ambito dei poteri conferiti è soggetto a variare nei diversi casi concreti, potendo esso rimanere circoscritto al mero "compito della costruzione" ovvero estendersi fino a comprendere effetti esterni quali l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo delle singole opere, nonché l'obbligo di pagare, in tutto o in parte, il corrispettivo dell'appalto, con la conseguenza che la legittimazione passiva in ordine ai rapporti obbligatori nascenti dal contratto di appalto va determinata caso per caso, in ragione dei poteri e dei compiti di volta in volta alla "stazione appaltante" attribuiti, discostandosi dal modello normativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, DPR 11/10/1963 num. 1471 art. 31, DPR 11/10/1963 num. 1471 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)