Sez. 1, Sentenza n. 1586 del 27/05/1971 (Rv. 351991 - 01)
FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - AGGIUDICAZIONE - RECLAMO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - NATURA GIURISDIZIONALE E DECISORIA.*
FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - AGGIUDICAZIONE - RECLAMO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - NATURA GIURISDIZIONALE E DECISORIA.*
Il provvedimento con cui il tribunale fallimentare pronuncia sul reclamo proposto contro il decreto di aggiudicazione emesso dal giudice delegato, ha natura giurisdizionale, perche e parte dello speciale procedimento esecutivo diretto alla liquidazione dell'attivo fallimentarè ha, inoltre, natura decisoria, perche sebbene il trasferimento dell'immobile all'aggiudicatario, si verifichi solo con la emanazione da parte del giudice delegato, del decreto di cui all'art 586 cod proc civ, tuttavia attribuisce all'aggiudicatario medesimo un diritto perfetto, ossia il diritto al trasferimento del bene, che e solo condizionato al non verificarsi di determinate previsioni legislative. (V 1179'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)