Sez. 1, Sentenza n. 222 del 27/01/1967 (Rv. 325985 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - DICHIARAZIONE NON EQUIVOCA - ANTERIORE AL PARTO - EFFICACIA PRESUNTIVA - ERRORE DI FATTO - ONERE DELLA PROVA - SUCCESSIVA RITRATTAZIONE - IRRILEVANZA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - DICHIARAZIONE NON EQUIVOCA - ANTERIORE AL PARTO - EFFICACIA PRESUNTIVA - ERRORE DI FATTO - ONERE DELLA PROVA - SUCCESSIVA RITRATTAZIONE - IRRILEVANZA.*
Nel sistema della nostra legislazione, in Mancanza di un esplicito divieto, la dichiarazione non equivoca di paternita di cui all'art. 269 n.2 cod.civ. puo essere validamente compiuta anche nel periodo anteriore alla nascita ma posteriore al concepimento. Tale dichiarazione, ha la stessa efficacia probatoria di quella compiuta a parto avvenuto, in quanto ambedue pongono in essere una presunzione legale di paternita, cui il dichiarante puo opporre ogni mezzo di prova diretto ad inficiarne il valore invocando anche, l'ecceptio plurium concubentium, sia pure con l'argomento della nascita avvenuta dopo i trecento giorni dall'ultimo congresso carnale. Pertanto, la prova dell'errore di fatto che abbia inficiato una dichiarazione di paternita anteriore al parto incombe sull'autore di essa, anche se vi e stata una successiva ritrattazione, la quale non vale a determinare un'inversione dell'Onere della prova.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)