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Sez. 1, Sentenza n. 2837 del 11/10/1971 (Rv. 354049 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA DI PATERNITA - COMPIMENTO PRIMA DELLA NASCITA MA DOPO IL CONCEPIMENTO - VALIDITA - LIMITI - ERRORE DI FATTO - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1971-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354049-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA DI PATERNITA - COMPIMENTO PRIMA DELLA NASCITA MA DOPO IL CONCEPIMENTO - VALIDITA - LIMITI - ERRORE DI FATTO - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*

In Mancanza di un esplicito divieto, la dichiarazione non equivoca di paternita di cui all'art 269 n 2 cod civ, puo essere validamente compiuta anche nel periodo anteriore alla nascita, purche posteriore al concepimento, salva la prova dell'errore di fatto, al fine di superare la presunzione legale di paternita. Tale prova, a carico del convenuto, non e diretta a stabilire se la circostanza della gravidanza fosse o meno certa all'epoca della dichiarazione, ma soltanto ad inficiare il valore della stessa, come puo avvenire attraverso l'invocazione dell'exceptio plurium concubentium. (V 222'67, mass n 325985).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)