Sez. 3, Sentenza n. 3370 del 07/12/1965 Ud. (dep. 05/02/1966) Rv. 100440 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DISTRAZIONE DI BENI - MANCATA GIUSTIFICAZIONE DEL FALLITO SULLA INESISTENZA DEI BENI - INDIZIO DI COLPEVOLEZZA - VALUTAZIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DISTRAZIONE DI BENI - MANCATA GIUSTIFICAZIONE DEL FALLITO SULLA INESISTENZA DEI BENI - INDIZIO DI COLPEVOLEZZA - VALUTAZIONE.*
Accertata la consistenza patrimoniale dell'azienda in un determinato momento, spetta al fallito di giustificarne le successive alterazioni in peius. In Mancanza di tale giustificazione puo attribuirsi carattere di univocita - secondo le circostanze, da valutarsi liberamente dal giudice di merito - al fatto indiziante costituito dal mancato reperimento di determinati beni, dei quali sia certa la preesistenza nel patrimonio del fallito, e quindi di conferire ad esso efficacia probatoria della bancarotta per distrazione. Con cio non si impone all'imputato di bancarotta fraudolenta l'Onere di provare la propria innocenza, giacche si assume come elemento sintomatico di colpevolezza il mancato reperimento dei beni, in connessione logica con la Mancanza della dimostrazione - che il fallito aveva l'Obbligo giuridico di fornire - della destinazione ad essi data.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)