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Sez. 5, Sentenza n. 220 del 03/02/1967 Ud. (dep. 28/02/1967) Rv. 103592 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DISTRAZIONE - MANCATA GIUSTIFICAZIONE DELLO SQUILIBRIO FRA ATTIVO E PASSIVO - PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA - ESCLUSIONE - VALORE INDIZIARIO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103592-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DISTRAZIONE - MANCATA GIUSTIFICAZIONE DELLO SQUILIBRIO FRA ATTIVO E PASSIVO - PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA - ESCLUSIONE - VALORE INDIZIARIO - SUSSISTENZA - LIMITI.*

Se e esatto che la difettosa o manchevole giustificazione della destinazione data ai beni dall'imprenditore fallito nell'ipotesi che essi non siano rinvenuti al momento della redazione dell'inventario puo concorrere alla formazione della prova della responsabilita dell'imprenditore medesimo a titolo di bancarotta per distrazione, cio non significa che tale elemento, avente sopratutto valore indiziante e sintomatico, possa costituire presunzione legale di colpevolezza a carico del fallito, in contrasto con i principi vigenti in tema di Onere della prova nel processo penale e con l'art 27 della Costituzione, bensi unicamente che il detto elemento indiziante puo assumere efficacia probatoria allorche, come qualsiasi altra presunzione relativa, sia ricavato come conseguenza logica dalle risultanze di causa, sul presupposto inderogabile dell'accertata preesistenza di determinati beni od attivita dell'azienda del fallito. (Conf 100440, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)