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Sez. L, Ordinanza n. 3932 del 13/02/2024 (Rv. 670043-01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Foro del domicilio del lavoratore parasubordinato - Criteri di determinazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670043-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

Ai fini della competenza territoriale per le controversie di lavoro parasubordinato, la disposizione dell'art. 413, comma 4, c.p.c. fa riferimento al domicilio ex art. 43 c.c., quale sede principale degli affari ed interessi, che si presume coincidente con la residenza, non potendosi ritenere, di norma, che il domicilio si trovi nel luogo cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, anche se resa con funzioni di massima responsabilità. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da un medico pediatra di libera scelta in convenzione con la ASL, volta al conseguimento della declaratoria di condanna dell'azienda al pagamento di una indennità prevista dall'accordo collettivo nazionale - ha dichiarato la competenza del giudice del luogo in cui il prestatore d'opera aveva la residenza anagrafica).

Cod. Proc. Civ. art. 409 lett. N. 3, Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)