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Sez. U, Sentenza n. 15847 del 07/07/2009 (Rv. 609035 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici convenzionati esterni - Rapporto di lavoro parasubordinato - Configurabilità - Conseguenze - Controversie - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Estinzione del rapporto o trasformazione a tempo indeterminato di rapporto a termine - Controversie relative - Inclusione - Finalità pubbliche e sociali del servizio sanitario nazionale - Conseguenze - Regolazioni uniformi sul piano nazionale - Oggetto - Posizione degli interessati - Interesse legittimo - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609035-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

La natura privatistica dei rapporti di lavoro parasubordinati intercorrenti tra le A.U.S.L. ed i medici convenzionati esterni comporta l'assoggettabilità alla giurisdizione ordinaria delle relative controversie anche se attinenti alla cessazione del rapporto e alla possibilità (come nella specie) di trasformazione di un rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato, non assumendo rilievo, a tal fine, le finalità eminentemente pubbliche e sociali proprie del servizio sanitario nazionale, la cui esistenza ha portato il legislatore a prevedere sistemi di regolamentazione pattizia collettiva di carattere uniforme sul piano nazionale, diretti a disciplinare le reciproche prestazioni delle parti delle convenzioni nell'ambito di un complesso di presupposti, modalità e condizioni, rispondenti ad una marcata esigenza "organizzatoria" con connotazioni pubblicistiche, senza qualificare la posizione degli interessati come di interesse legittimo.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 16/10/1984 num. 886, DPR 17/09/1987 num. 504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)