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Sez. 2, Sentenza n. 10448 del 25/11/1996 (Rv. 500788 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO | Intestazione della sentenza - Nome di alcuna delle parti - Omessa o inesatta indicazione - Nullità - Esclusione - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 1996-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500788-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO

L'omessa o inesatta indicazione nell'intestazione della sentenza del nome di alcuna delle parti in tanto produce nullità della sentenza, in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ. o generi incertezza circa i soggetti cui la decisione si riferisce, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza dell'intestazione e "a fortiori", l'omessa menzione del nome di una delle parti non è motivo di nullità, se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'identità di tutte le parti, vertendosi in una ipotesi di mero errore materiale che può essere corretto con la procedura di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)