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Sez. 5, Sentenza n. 16989 del 12/11/2003 (Rv. 568086 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEI DIFENSORI | Omessa o inesatta indicazione - Nullità - Esclusione - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568086-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEI DIFENSORI

L'omessa o inesatta indicazione nell'intestazione della sentenza (nella specie: di una commissione tributaria) del nome del difensore di alcuna delle parti in tanto produce nullità della sentenza, in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito, a norma dell'art. 101 cod. proc. civ., altrimenti, vertendosi in una ipotesi di mero errore materiale, questa dà luogo ad una mera irregolarità emendabile con la procedura di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ. (Nell'enunciare tale principio la Corte ha escluso la nullità della sentenza della Commissione tributaria anche in considerazione del fatto che la parte ricorrente aveva notificato il ricorso per cassazione alla controparte proprio presso lo studio del difensore del cui nome si lamentava l'omessa indicazione, nella decisione impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)