Sez. L, Sentenza n. 671 del 20/01/1993 (Rv. 480361 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Deduzione di una interpretazione opposta a quella della sentenza impugnata - Inammissibilità - Fattispecie relativa alla computabilità delle mensilità aggiuntive nella retribuzione normale posta a base del calcolo dell'indennità di trasferta, alla stregua del contratto collettivo.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle disposizioni di contratti collettivi di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, restando escluso che tali censure possano esaurirsi nella mera contrapposizione, da parte del ricorrente, di un'interpretazione opposta a quella della sentenza impugnata. (Nella specie, la decisione dei giudici del merito, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto che le mensilità aggiuntive, pur avendo natura retributiva, non rientrassero nella retribuzione normale, in base alla quale, ai sensi sia del contratto collettivo per gli autoferrotranvieri del 1976 che dell'accordo 12 marzo 1980, doveva essere computata l'indennità di trasferta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)