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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16041 del 26/06/2013 (Rv. 626845 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno morale - Inclusione nella categoria del danno non patrimoniale - Sussistenza - Ricomprensione nel danno biologico - Esclusione - Conseguenze - Autonoma liquidazione equitativa del danno morale - Necessità.
Stato
decisa il 2013-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626845-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)