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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011 (Rv. 619223 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale - Omnicomprensività - Sussistenza - Danno biologico - Inclusione nel danno non patrimoniale - Danni alla vita di relazione, estetico e morale - Ricomprensione nel danno biologico - Configurabilità - Conseguenze - Risarcibilità autonoma del danno morale - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619223-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Nell'ampia ed omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale - che non è possibile ritagliare in ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva - è da ascrivere il danno biologico, il quale ricomprende i danni alla vita di relazione ed estetico, nonché il danno morale, il quale non può, quindi, dar luogo ad un autonomo risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)