Sez. L, Sentenza n. 3289 del 20/04/1990 (Rv. 466744 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - OGGETTO - ONERE DI DETERMINAZIONE - ESTREMI - INDICAZIONE DEI RELATIVI TITOLI - SUFFICIENZA - QUANTIFICAZIONE MONETARIA DEI CREDITI DEDOTTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD OGGETTO RITENUTO DETERMINABILE ATTRAVERSO CONSULENZA TECNICA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - OGGETTO - ONERE DI DETERMINAZIONE - ESTREMI - INDICAZIONE DEI RELATIVI TITOLI - SUFFICIENZA - QUANTIFICAZIONE MONETARIA DEI CREDITI DEDOTTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD OGGETTO RITENUTO DETERMINABILE ATTRAVERSO CONSULENZA TECNICA.*
L'Onere di Determinazione dell'oggetto della domanda, stabilito a pena di nullità dell'atto introduttivo dall'art. 414 n. 3 cod. proc. civ., si deve considerare osservato quando l'attore, nel richiedere il pagamento di spettanze retributive, indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre è irrilevante la Mancanza di un'originaria quantificazione monetaria dei crediti dedotti, anche in considerazione della facoltà dell'attore medesimo di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice anche in ordine all'individuazione dei criteri di liquidazione. (nella specie, la S.C., enunciando il principio suesposto, ha ritenuto l'oggetto della domanda determinabile, sulla base degli elementi di fatto dedotti dall'attore, attraverso la consulenza tecnica). (Conf 5185/87, mass n 453792).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)