Sez. L, Sentenza n. 5185 del 12/06/1987 (Rv. 453792 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - DOMANDA DI SPETTANZE RETRIBUTIVE - INDICAZIONE DEI RELATIVI TITOLI - SUFFICIENZA - MANCANZA DI UN'ORIGINARIA QUANTIFICAZIONE MONETARIA DEI CREDITI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DETERMINABILITÀ DELLE SPETTANZE ATTRAVERSO CONSULENZA TECNICA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - DOMANDA DI SPETTANZE RETRIBUTIVE - INDICAZIONE DEI RELATIVI TITOLI - SUFFICIENZA - MANCANZA DI UN'ORIGINARIA QUANTIFICAZIONE MONETARIA DEI CREDITI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DETERMINABILITÀ DELLE SPETTANZE ATTRAVERSO CONSULENZA TECNICA.*
L'Onere di Determinazione dell'oggetto della domanda, stabilito a pena di nullità dell'atto introduttivo dall'art. 414 n. 3 cod. proc. civ., si deve considerare osservato quando l'attore, nel richiedere il pagamento di spettanze retributive, indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre è irrilevante la Mancanza di un'originaria quantificazione monetaria dei crediti dedotti, anche in considerazione della facoltà dell'attore medesimo di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice anche in ordine all'individuazione dei criteri di liquidazione. (nella specie, la S.C., enunciando il principio suesposto, ha ritenuto l'oggetto della domanda determinabile, sulla base degli elementi di fatto dedotti dall'attore, attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, effettuata anche mediante utilizzazione dei contratti collettivi). (Conf 3105/85, mass n 440804).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)