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Sez. 3, Sentenza n. 8253 del 14/05/1973 Ud. (dep. 22/11/1973) Rv. 125538 - 01

PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - SCRITTI ANONIMI (ELIMINAZIONE) - ALLEGAZIONE AL PROCESSO - NULLITA -ESCLUSIONE - UTILIZZAZIONE COME ELEMENTI DI PROVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125538-01

PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - SCRITTI ANONIMI (ELIMINAZIONE) - ALLEGAZIONE AL PROCESSO - NULLITA -ESCLUSIONE - UTILIZZAZIONE COME ELEMENTI DI PROVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*

L'allegazione agli Atti del processo d'uno scritto anonimo vietata dall'art 141 cod proc pen non e di per se causa di nullita, non essendo questa sancita dal citato articolo. Il giudice tuttavia non puo porre a base della propria decisione uno scritto anonimo, non proveniente dall'imputato e che non costituisca corpo di reato, con la conseguenza che e nulla, per difetto di motivazione, la sentenza che utilizzi un anonimo come un elemento probatorio legittimamente acquisito al processo a sostegno dell'accusa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)