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Sez. 1, Sentenza n. 2179 del 16/12/1983 Cc. (dep. 19/01/1984) Rv. 162178 - 01

PROVA PENALE - ANONIMI - UTILIZZAZIONE - AI FINI PROBATORI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162178-01

PROVA PENALE - ANONIMI - UTILIZZAZIONE - AI FINI PROBATORI - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nel vigente ordinamento processuale, le delazioni anonime, se possono essere utilizzate per l'avvio delle indagini, di per se stesse non possono costituire alcuna fonte probatoria, nemmeno indiziaria. Ed anche i riferimenti verbali da parte di persone non identificate si risolvono, secondo i casi, in delazioni anonime oppure in voci correnti nel pubblico oppure in notizie confidenziali, ossia in elementi tutti processualmente non utilizzabili. (V mass n 142194; (V mass n 125538).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 8 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 349 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)