Sez. 3 - , Ordinanza n. 8137 del 23/04/2020 (Rv. 657510 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Quantificazione del danno risarcibile - Elementi - Pregiudizio subito dal danneggiato - Arricchimento del danneggiante mediante fatto ingiusto - Irrilevanza - Eccezioni - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di responsabilità aquiliana, anche quando il fatto illecito è fonte di arricchimento per il danneggiante, il risarcimento del danno va commisurato al pregiudizio subito dal danneggiato, salvo che l'arricchimento derivi dallo sfruttamento di beni o risorse dello stesso danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha statuito che il risarcimento del danno per la mancata pubblicazione della sentenza di condanna per diffamazione deve essere parametrato al danno inferto al diffamato e non al risparmio, per il diffamante, del costo di pubblicazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1148, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)