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Sez. 3, Sentenza n. 8992 del 05/06/2012 (Rv. 622775 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Concreta determinazione del danno risarcibile - Valutazione da parte del giudice degli aspetti positivi derivanti dalla disposta reintegrazione del diritto offeso - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2012-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622775-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il risarcimento del danno non può mai produrre un arricchimento del danneggiato rispetto alla situazione patrimoniale preesistente al fatto illecito. Pertanto, se il proprietario di un bene danneggiato dal fatto illecito altrui provveda a ripararlo prima di avere incassato il risarcimento, egli non potrà pretendere la rifusione dell'intera somma spesa per la riparazione, ove questa sia stata eccessiva in riferimento alle caratteristiche del bene danneggiato, ovvero se, per effetto della riparazione, il bene danneggiato abbia acquistato maggior pregio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)