Sez. 6, Sentenza n. 12175 del 21/01/2005 Ud. (dep. 29/03/2005) Rv. 231485 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Idoneità dell'azione - Valutazione in concreto ed "ex ante" - Necessità - Falsa certificazione medica su circostanze destinate a nuova verifica da parte della p.a. - Integrazione del reato - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
L'idoneità offensiva della condotta di falso deve essere valutata, ai fini dell'eventuale identificazione di un reato impossibile, con riguardo alle circostanze del caso concreto e con criterio "ex ante", a nulla rilevando che dalla condotta non sia scaturito un effettivo inganno. Ne consegue che la realizzazione di falsi certificati destinati alla produzione in un procedimento amministrativo integra l'illecito penale anche quando le regole di quel procedimento prevedano una diretta verifica delle circostanze falsamente certificate. (Fattispecie relativa alla mendace certificazione sanitaria di situazioni invalidanti, prodotta ad una commissione che, per disposizione di legge, avrebbe comunque dovuto procedere a visita medica di verifica della pretesa invalidità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480, Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)