Sez. 2, Sentenza n. 36631 del 15/05/2013 Ud. (dep. 06/09/2013) Rv. 257063 - 01
REATO - REATO IMPOSSIBILE | Reati di falso - Idoneità dell'azione - Valutazione "ex ante" - Casi in cui il falso sia stato scoperto ed ipotesi contrarie - Differenze.
REATO - REATO IMPOSSIBILE
In tema di falso, la valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile, dev'essere fatta "ex ante", vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non "ex post"; tale principio riguarda, peraltro, i casi in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse così grossolano da dover essere riconoscibile "ictu oculi" per la generalità delle persone, ovvero sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti, non anche quelli in cui il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto l'effetto di trarre in inganno, nei quali, quindi, la realizzazione dell'evento giuridico esclude in radice l'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso di cui all'art. 49 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 480, Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)