Sez. 1, Sentenza n. 10424 del 23/10/1997 (Rv. 509163 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - MANCATA APPROVAZIONE | Constatazione del relativo profilo da parte del giudice delegato - Sentenza di fallimento pronunciata di ufficio, ex artt. 162 e 179 della legge fallimentare, dal Tribunale conseguentemente investito dallo stesso giudice delegato - Sua parificabilità alla sentenza di fallimento pronunciata ex art. 181 della stessa legge - Esclusione - Fondamento - Mezzi di impugnazione - Opposizione ex art. 18 della legge fallimentare - Necessità - Appello ex art. 183 stessa legge - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - MANCATA APPROVAZIONE
La pronuncia con la quale il Tribunale, avendo il giudice delegato constatato il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste ai fini dell'omologazione del concordato preventivo di una società, ed avendogliene riferito ai sensi dell'art. 179 della legge fallimentare, dichiari d'ufficio, ed ex art. 162 - dopo di aver constatato tale mancato raggiungimento - il fallimento della società, costituisce solo l'epilogo negativo della prima fase della procedura di omologazione, e non può in alcun modo parificarsi alla sentenza la quale, ex art. 181 della stessa legge fallimentare, neghi - a conclusione del giudizio promosso d'ufficio dal giudice delegato(il quale abbia invece ritenuto raggiunte le maggioranze richieste)- l'omologazione. Da ciò consegue - fra l'altro - che, avverso una tale pronuncia, si renda possibile non l'appello ex art. 183 della legge fallimentare (appello costituente - in realtà - mezzo di gravame appropriato al solo tipo di pronuncia ex art. 181, sopravveniente - in quanto tale - a conclusione di un giudizio a piena cognizione), ma la sola opposizione ex art. 18 della legge fallimentare, la quale si rende introduttiva di un giudizio di primo grado a cognizione piena che ben si addice ad un tal tipo di dichiarazione di fallimento (quella ex artt. 179 e 162 della legge fall.), facente seguito ad un contraddittorio dalla natura del tutto sommaria
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 179, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 179, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)