Sez. 1, Sentenza n. 2668 del 23/06/1977 (Rv. 386337 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA - ACCERTAMENTO DELL'OSSERVANZA IN PRIMO GRADO DELL'ART 276 COD PROC CIV - CARATTERE PREGIUDIZIALE ASSOLUTO - LIMITE - ACCERTAMENTO DELL'ORIGINARIO DIFETTO DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA - ACCERTAMENTO DELL'OSSERVANZA IN PRIMO GRADO DELL'ART 276 COD PROC CIV - CARATTERE PREGIUDIZIALE ASSOLUTO - LIMITE - ACCERTAMENTO DELL'ORIGINARIO DIFETTO DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE.*
L'accertamento, da parte del giudice d'appello, dell'osservanza, in primo grado, dell'art 276 cod proc civ, nella parte in cui dispone che alla decisione della causa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, attenendo alla nullita o meno della sentenza impugnata e determinando, in caso di soluzione affermativa, il rinvio della causa al primo giudice, deve essere esaminata prima di ogni altra questione di rito o di merito, salva l'ipotesi dell'originario difetto di Costituzione del rapporto processuale (nella specie era stata dedotta l'Estinzione del processo di primo grado).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)