Sez. L - , Sentenza n. 5551 del 01/03/2021 (Rv. 660624 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE | Obblighi contributivi - Pluralità di lavoratori - Vicende estintive inerenti ad alcuni di essi - Conseguenze - Rideterminazione del credito - Novazione - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE
Il debito contributivo del datore di lavoro, relativo alla posizione di una pluralità di lavoratori, non è unitario, ma costituito dalla sommatoria di posizioni distinte ed autonome, con la conseguenza che le vicende estintive relative ai contributi di solo alcuni dei dipendenti non comportano la novazione del debito per gli altri, che resta immutato, ma implicano soltanto il ricalcolo del debito contributivo complessivo, operazione anch'essa priva di effetti novativi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che, per effetto dell'accoglimento di istanze di condono e ricorsi amministrativi relativi alla posizione di alcuni lavoratori, aveva ritenuto novato l'originario debito contributivo verso l'ENPALS, ora INPS, sorto prima dell'entrata in vigore della l. n. 335 del 1995, e aveva applicato al debito residuo ricalcolato la prescrizione quinquennale anziché quella decennale preesistente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)