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Sez. 5, Sentenza n. 18054 del 02/07/2008 (Rv. 604146 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - IN GENERE | Credito d'imposta - Negoziabilità - Esclusione - Potere di autotutela - Esercizio - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604146-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - IN GENERE

In materia di accertamento, ancorché il credito d'imposta, quale espressione del precetto fiscale, non sia nella sua essenza negoziabile, in considerazione del principio di legalità che permea la materia tributaria, ciò non esclude che, nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela, l'Amministrazione possa procedere, eventualmente in contraddittorio con il contribuente, ad una rivalutazione qualitativa e quantitativa degli elementi posti, in concreto, a fondamento dell'atto di accertamento, che di quel credito rappresenta la pretesa in proiezione processuale, pervenendo ad una definizione più coerente ai dati oggettivi e tale da evitare un'inutile e defatigante prosecuzione del contenzioso; infatti, il principio dell'indisponibilità dell'imposizione tributaria non osta a che l'Amministrazione finanziaria riconosca l'illegittimità totale o parziale dell'atto impositivo, e lo ritiri in via di autotutela, determinando così la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo pendente, o comunque, disponga della lite, decidendo di resistere o non ad un ricorso, di impugnare o no una pronuncia sfavorevole, di coltivare un gravame o rinunciarvi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)