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Sez. 2 - , Ordinanza n. 9286 del 16/04/2018 (Rv. 648150 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Individuazione in capo al destinatario dell'ingiunzione - Esclusività - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648150-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE

Legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi della legge n. 689 del 1981, è - anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà - esclusivamente il destinatario dell'ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa, in quanto tale giudizio, sebbene abbia ad oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un'obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato quale impugnazione di un atto amministrativo, sicché non è consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall'amministrazione ingiungente e dall'ingiunto.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)