Sez. L, Sentenza n. 14098 del 19/06/2006 (Rv. 590370 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Individuazione in capo al destinatario dell'ingiunzione - Esclusività - Fondamento - Conseguenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
Legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, è - anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà - esclusivamente il destinatario dell'ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa, in quanto tale giudizio, sebbene abbia ad oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un'obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato quale impugnazione di un atto amministrativo, sicché non è consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall'amministrazione ingiungente e dall'ingiunto (o dagli ingiunti). Pertanto, la deduzione difensiva secondo cui la responsabilità andrebbe imputata ad altro soggetto non introduce una questione (preliminare) di legittimazione all'instaurazione della causa, ma si risolve in una contestazione della responsabilità, che, in quanto tale, deve essere fatta valere con specifico motivo di opposizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)