Sez. 1, Sentenza n. 9024 del 06/07/2000 (Rv. 538282 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Certificato di collaudo - Sottoscrizione da parte dell'appaltatore - Mancata formulazione di riserve - Conseguenze preclusive - Portata - Limiti - Successive istanze attinenti a riserve già formulate - Ammissibilità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE
L'art. 107 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 va interpretato nel senso che la sottoscrizione del certificato di collaudo senza la formulazione di riserve o domande esplicite preclude all'appaltatore soltanto la possibilità di agire a tutela dei propri diritti (eventualmente) lesi dalle modalità delle stesse operazioni di collaudo, ma non anche di agire a tutela di altro diritto nascente dal contratto, per il quale risulti già formulata, a suo tempo, apposita riserva.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 91, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)