Sez. 1, Sentenza n. 5373 del 16/06/1997 (Rv. 505211 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Pretese per revisione prezzi - Riserva all'atto di sottoscrizione del certificato di collaudo - Necessità - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE
Nell'ambito della disciplina pubblicistica dell'appalto, l'onere dell'appaltatore di inserire le proprie pretese nei confronti dell'amministrazione o dell'ente appaltante nel registro di contabilità e nel conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo ex artt. 91 e 107 del R.D. n. 350 del 1895, riguarda le sole istanze inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite od eseguende (come appunto risultanti al momento conclusivo del collaudo), ma non già anche le riserve per eventuale revisione dei prezzi, con riguardo alle quali ultime è sufficiente che la relativa domanda sia comunque presentata "prima della firma del certificato di collaudo" senza che sia necessaria la sua riproduzione in quel documento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 91, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)