Sez. 3, Sentenza n. 1988 del 21/07/1962 (Rv. 253120 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DEI TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - PROPOSIZIONE AI TESTI DI DOMANDA A CHIARIMENTO - LIMITI - SANATORIA DI UNA GENERICA ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI - PRECLUSIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DEI TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - PROPOSIZIONE AI TESTI DI DOMANDA A CHIARIMENTO - LIMITI - SANATORIA DI UNA GENERICA ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI - PRECLUSIONE.*
La facolta, prevista dall'art 253 cod proc civ, che siano rivolte al testimone, anche d'ufficio, domande di chiarimento, puo esercitarsi soltanto nell'ambito dei fatti specificati, essendo il giudice vincolato dai capitoli di prova articolati dalle parti, sicche e da escludere che la genericita della deduzione dei fatti sia sanabile in Sede di espletamento della prova, con l'uso della facolta di cui alla norma citata. (V 2487/56, 1635/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)